Art. 1.

      1. L'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

      «Art. 11 - (Difensore civico). - 1. I comuni e le province istituiscono il difensore civico, con il compito di tutelare i cittadini dalle mancanze, dagli inadempimenti e dalle prevaricazioni delle amministrazioni e vigilare sul normale svolgimento della vita amministrativa degli enti stessi.
      2. Il difensore civico segnala i propri rilievi al sindaco o al presidente della provincia con relazione scritta entro trenta giorni dall'accertamento di mancanze, inadempienze o prevaricazioni. Il sindaco o il presidente della provincia hanno l'obbligo di iscrivere le relazioni pervenute dal difensore civico al primo punto dell'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale o del consiglio provinciale immediatamente successiva alla data di presentazione delle relazioni stesse.
      3. Per la presentazione della candidatura a difensore civico si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per la elezione del sindaco e del presidente della provincia. Le elezioni del difensore civico si svolgono in un unico turno ed è eletto difensore civico il candidato che raggiunge la maggioranza relativa dei voti validi. Sono ammessi a votare i cittadini che ne hanno diritto dal diciottesimo anno di età. Le elezioni si svolgono dalle ore 7 alle ore 22 di una giornata festiva domenicale e lo scrutinio inizia entro un'ora dalla chiusura dei seggi elettorali. In caso di parità di voti, è proclamato eletto il candidato più anziano di età.

 

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      4. Il difensore civico è fornito di mezzi e di personale sufficienti allo svolgimento della funzione con carattere di effettività ed incisività.
      5. La carica di difensore civico è incompatibile con impieghi pubblici e privati.

      Art. 11-bis. - (Requisiti per la candidatura a difensore civico). - 1. La candidatura alla carica di difensore civico è subordinata al possesso del titolo di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o equipollenti, intendendosi per tali quelle discipline che conferiscono competenza in materia giuridica.

      Art. 11-ter. - (Ineleggibilità, incompatibilità e decadenza del difensore civico). - 1. Per l'accesso alla carica di difensore civico si applicano le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste dalla legge per i sindaci e i presidenti delle province».

      2. In sede di prima attuazione della presente legge, l'insediamento del difensore civico da parte dei comuni e delle province deve avvenire entro sei mesi giorni dalla data della sua entrata in vigore.